asso-consum.it https://www.asso-consum.it associazione consumatori Wed, 09 Apr 2025 05:59:41 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.4 https://www.asso-consum.it/wp-content/uploads/2016/12/cropped-newspaper-logo_footer@2x-300x55-32x32.png asso-consum.it https://www.asso-consum.it 32 32 Esposto contro il sindaco Gualtieri per le spese della manifestazione organizzata da Michele Serra https://www.asso-consum.it/esposto-contro-il-sindaco-gualtieri-per-le-spese-della-manifestazione-organizzata-da-michele-serra/ Wed, 09 Apr 2025 05:57:05 +0000 https://www.asso-consum.it/?p=11518 L'articolo Esposto contro il sindaco Gualtieri per le spese della manifestazione organizzata da Michele Serra proviene da asso-consum.it.

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Il presidente Aldo Perrotta ha inviato un esposto contro il sindaco Gualtieri per le spese fatte dal comune per lamanifestazione organizzata a Roma da Michele Serra.

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Proposta del Vice Presidente Asso-Consum per ridurre le nostre bollette energetiche https://www.asso-consum.it/proposta-del-nostro-vice-presidente-asso-consum-per-ridurre-le-nostre-bollette-energetiche/ Wed, 22 Jan 2025 08:07:31 +0000 https://www.asso-consum.it/?p=11469 L'articolo Proposta del Vice Presidente Asso-Consum per ridurre le nostre bollette energetiche proviene da asso-consum.it.

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Ritardata portabilità, un disservizio telefonico frequente! https://www.asso-consum.it/ritardata-portabilita-un-disservizio-telefonico-frequente/ Wed, 18 Dec 2024 08:16:30 +0000 https://www.asso-consum.it/?p=11438 L'articolo Ritardata portabilità, un disservizio telefonico frequente! proviene da asso-consum.it.

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Ritardata portabilità, un disservizio telefonico frequente! Un disservizio telefonico che si verifica molto frequentemente riguarda i tempi di attuazione della portabilità del numero di telefono che spesso si allungano a dismisura quando si decide di cambiare gestore telefonico.

Quando si vuole passare ad altra compagnia telefonica conservando il proprio numero bisogna comunicare il codice segreto presente nella bolletta al nuovo gestore I gestori telefonici con le condizioni contrattuali, si impegnano ad eseguire la portabilità entro tempi che possono variare da un operatore all’altro, in media si tratta di otto – dodici giorni lavorativi Spesse volte, però, è accaduto, che il nuovo gestore abbia attivato un
numero provvisorio riservandosi di eseguire la portabilità successivamente, ma a volte il numero è passato al nuovo operatore dopo molti mesi.

Altre volte si è verificato che la portabilità non sia stata effettuata ed i malcapitati utenti, dopo aver atteso tanto tempo, hanno addirittura perso il numero di telefono trovandosi a dover accettare come definitivo quello
che all’inizio doveva essere solo un numero provvisorio. Tra l’altro quando il nuovo gestore attiva il numero provvisorio il vecchio operatore continua a fatturare fino a quando la portabilità non viene eseguita e quindi l’utente dovrà pagare entrambi.

Questo disservizio telefonico, ormai è tra i più frequenti e dà origine a un’infinità di controversie telefoniche sia presso i Corecom che i Giudici di Pace.

Gli utenti non sanno come difendersi e anche quando si rivolgono al gestore per reclamare spesso non vengono presi in considerazione, talvolta poi, ricevono indicazioni che non solo non gli permettono di risolvere le
problematiche, ma addirittura peggiorano la loro situazione.

Cosa fare in caso portabilità del numero non evasa o eseguita oltre i tempi previsti per legge?
Ecco alcuni consigli utili

  1. Fare reclami scritti per segnalare il problema (fax, email, pec, raccomandata con ricevuta di ritorno ecc.);
  2. conservare copia del contratto sottoscritto e assicurarsi che nello stesso venga riportata la vecchia numerazione per impedire al nuovo gestore di sostere che sia stata richiesta l’attivazione di una nuova linea nel caso non riesca ad eseguire la portabilità del numero;
  3. inviare al nuovo gestore una fattura di quello precedente dal quale potrà essere reperito il codice segreto senza il quale non potrà essere eseguita la portabilità, questo impedirà al nuovo gestore di sostenere di aver ricevuto un codice errato per giustificare un ‘eventuale mancata portabilità;
  4. NON inviare la disdetta, salvo che il vecchio gestore telefonico o quello nuovo (tim, Fastweb, WindTre etc) non attestino per iscritto che il portabilità non possa essere eseguita a causa di difficoltà tecniche, che dovranno essere comunque descritte in maniera particolareggiata.

    Quali sono i diritti dell’utente?

    Qualora si dovessero verificare ritardi della portabilità, o la stessa non sarà eseguita, gli utenti che avranno seguito i consigli di cui sopra potranno richiedere:

    a) la restituzione degli importi fatturati dal gestore telefonico che avrà causato il ritardo della portabilità con conseguente doppia fatturazione;
    b) la corresponsione da parte della compagnia telefonica di un indennizzo che sarà ovviamente più alto quato più a lungo sarà durato il disservizio.

    Precisazioni
    I gestori telefonici fanno di tutto per non riconoscere gli indennizzi dovuti adducendo come scuse anche le più improbabili come ad es. non aver ricevuto reclami dall’utente anche nel caso il consumatore li abbia inviati o ancora di aver incontrato difficoltà tecniche che non si sono potute superare salvo poi non dare la prova di quanto affermato.

    Quest’atteggiamento ostruzionistico delle compagnie telefoniche sono la causa principale delle controversie telefoniche relative a questo disservizio. Le compagni telefoniche, inoltre, sono difese da Avvocati con grandi competenze nella mhateria delle telecomunicazioni e quindi gli utenti anche
    nel momento in cui subiscono danni di una certa rilevanza spesso non vedono riconosciuti i propri diritti.

    A questo punto appare evidente che solo avvalendosi dell’aiuto di un Avvocato esperto della materia si potranno ottenere gli indennizzi dovuti e si riuscirà, in alcuni casi, ad ottenere che la pratica della portabilità del numero vena evasa.

    Il nostro studio, negli anni, ha aiutato moltissimi utenti disperati che non riuscivano ad ottenere la portabilità del numero.

    In alcuni casi si è riusciti ad ottenere sia la portabilità che il riconoscimento di un giusto indennizzo. In altri casi i gestori sono stati costretti a comunicare di non essere in grado di evadere la richiesta di portabilità, con la conseguente corresponsione degli indennizzi previsti.

    Conclusioni
    Per ottenere l’indennizzo previsto per legge dunque è necessario:

    • effettuare i reclami, conservandosi la prova della ricezione da parte del gestore; rivolgersi al Corecom competente per territorio, per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
    • Si precisa che, nel caso in cui il tentativo di conciliazione dovesse fallire, nulla è perduto in quanto si potrà presentare un’ulteriore istanza (di definizione) sempre al Corecom competente per territorio o si potrà valutare di adire la giustizia ordinaria (Giudice di pace o Tribunale) al fine di ottenere oltre agli indennizzi previsti per legge anche il risarcimento dei danni.

    Nel caso in cui anche tu abbia avuto, o abbia tuttora problemi con la tua compagnia telefonica non esitare a contattare gli Avv.ti Simona Briante e Onofrio Castiglia, due professionisti altamente qualificati per quanto riguarda le controversie telefoniche e che faranno valere i tuoi diritti di consumatore!

    Per esporre il tuo problema scrivi pure alle email: avvcastiglia@tiscali.it oppure
    avv.briantesimona@gmail.com. In alternativa puoi inviarci un whatsapp al numero 3343252264. La consulenza è gratuita e anche nel caso avessi bisogno di assistenza per difenderti dal cattivo operato del tuo gestore telefonico non ci metterai un euro di tasca tua! Sarà la compagnia a dover pagare, all’esito del nostro intervento, per tutti i disagi e i danni causati.

      • Sommario
        Mancato o ritardato trasloco dell’utenza telefonica?
      • Alcuni consigli utili
      • I diritti dell’utente
      • Precisazioni
      • Conclusioni

            BREVE DESCRIZIONE DELIBERA 218/20/CIR
            l nostro assistito chiedeva di poter migrare la sua utenza telefonica da Vodafone a Fastweb ed in particolare chiedeva a Vodafone di eseguire la chiusura del contratto dopo aver effettuato la migrazione del suo numero. La Fastweb non effettuava la migrazione, ma attivava un numero
            provvisorio ed emetteva fatture per il nuovo numero, e Vodafone effettuava la chiusura del contratto prima che fosse eseguita la migrazione.

            RIMBORSO ED INDENNIZZI
            Grazie al nostro intervento, l’utente è riuscito ad ottenere da parte di Vodafone la corresponsione della somma di €,900,00 a titolo di indennizzo per la perdita del numero di telefono in possesso da molti anni, da parte di Fastweb la chiusura del nuovo numero telefonico in esenzione di spese e
            penali. La Fastweb, inoltre ha dovuto rimborsare tutte le somme pagate dall’utente per le fatture relative al nuovo numero ed ha dovuto corrispondere all’utente l’ulteriore somma di €. 540,00 per il ritardo nell’espletamento della procedura di portabilità e per la mancata risposta ai reclami.

            In conclusione l’utente grazie al nostro intervento ha ricevuto da Vodafone e da Fastweb la complessiva somma di €. 1.440,00 oltre che il rimborso delle fatture e la cancellazione delle morosità

            PDF . Delibera 218-20-cir

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            Mancato o ritardato trasloco dell’utenza telefonica? Ecco cosa fare! https://www.asso-consum.it/mancato-o-ritardato-trasloco-dellutenza-telefonica-ecco-cosa-fare/ Wed, 18 Dec 2024 07:36:40 +0000 https://www.asso-consum.it/?p=11426 L'articolo Mancato o ritardato trasloco dell’utenza telefonica? Ecco cosa fare! proviene da asso-consum.it.

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             Mancato o ritardato trasloco dell’utenza telefonica? Ecco cosa fare! Un disservizio telefonico che si verifica molto frequentemente riguarda i tempi di attuazione del trasloco della linea telefonica che viene chiesto quando la linea fissa o dati deve essere portata dalla vecchia alla nuova abitazione, per poter conservare lo stesso numero di utenza ed anche le stesse condizioni commerciali.

            I gestori telefonici con le condizioni contrattuali, si impegnano ad eseguire il trasloco entro tempi che possono variare da un operatore all’altro, Tim, ad esempio, si impegna ad eseguire tale operazione in dieci giorni.
            Spesse volte, però, è accaduto, che il trasloco sia stato attuato dopo molti mesi, oltre i tempi previsti e comunicati dal gestore telefonico ed in alcune occasioni è anche capitato che il trasloco non sia stato effettuato ed i malcapitati utenti, dopo aver atteso tanto tempo, abbiano addirittura perso il numero di telefono e siano stati costretti ad attivare una nuova linea.
            Questa tipologia di disservizio telefonico, purtroppo si verifica sempre più spesso. Gli utenti non sanno come comportarsi anche perché, quando si rivolgono al call-center, ricevono indicazioni che nella maggior parte dei casi non sono di alcuna utilità. Cosa fare in caso di trasloco non evaso o eseguito oltre i tempi previsti?

            Ecco alcuni consigli utili

              1. Segnalare il problema con reclami scritti (fax, email, pec, raccomandata con ricevuta di ritorno ecc.);
              2. conservare copia della richiesta di trasloco per impedire al gestore di negare la ricezione della stessa;
              3. NON inviare la disdetta, salvo che il gestore telefonico (tim, Fastweb, WindTre etc) non attesti per iscritto che il trasloco non possa essere eseguito a causa di difficoltà tecniche, che dovranno essere comunque descritte in maniera particolareggiata.
                Quali sono i diritti dell’utente?
                Quando l’utente avrà agito così come sopra suggerito, se il gestore telefonico non attuerà il trasloco, o se non lo farà nei tempi previsti dal contratto, questi avrà diritto:
                a) alla restituzione della somma pagata al gestore telefonico a titolo di  contributo per traslocare la propria utenza telefonica;
                b) al rimborso degli importi fatturati e pagati durante il periodo di mancata fruizione dei servizi, o alla cancellazione della morosità (storno
                delle fatture) se non ha pagato.
                c) alla corresponsione da parte del gestore telefonico di un indennizzo che ovviamente sarà più alto, quanto più lungo sarà il disservizio telefonico.
                Precisazioni
                Le società telefoniche difficilmente riconoscono motu proprio, ossia automaticamente quanto dovuto ed anzi accade molto spesso che neghino
                di dover corrispondere un indennizzo.
                Per non riconoscere quanto dovuto, sostengono di aver incontrato non meglio specificate difficoltà tecniche che hanno ritardato o reso impossibile il trasloco dell’utenza telefonica e rifiutano finanche la restituzione degli importi incassati per fatture non dovute.
                L’assistenza di un legale, in questi casi, è fondamentale per la tutela dei diritti dell’utente, non solo per ricevere gli indennizzi per il ritardo subito, ma in alcuni casi anche per sbloccare la pratica del trasloco della linea.

            I gestori telefonici, infatti, si avvalgono dell’apporto di Avvocati  specializzati nel settore della telefonia e spesso gli utenti, nonostante i  danni subiti, non riescono ad ottenere quanto dovuto senza l’assistenza di professionisti altamente qualificati.

            Il nostro studio, negli anni, ha aiutato moltissimi utenti disperati che non riuscivano a traslocare la propria utenza telefonica.
            Gli utenti, non sempre sanno di essere tenuti a pagare soltanto le somme fatturate nel periodo entro il quale sarebbe dovuto avvenire il trasloco dell’utenza, ma nel caso in cui lo stesso non venga eseguito, nulla dovrà essere corrisposto.

            Il gestore telefonico, infatti, dovrà restituire tutti gli importi eventualmente incassati successivamente alla richiesta di trasloco, o
            stornare eventuali morosità con ritiro di eventuali pratiche di recupero credito a sue spese.

            In alcuni casi si è riusciti ad ottenere sia il trasloco della linea telefonica, sia il rimborso di fatture pagate e non dovute nonché il riconoscimento di un giusto indennizzo.

            In altri casi i gestori sono stati costretti a comunicare di non essere in grado di traslocare la linea, con la conseguente restituzione degli importi fatturati durante il periodo di attesa e la corresponsione degli indennizzi previsti.

            Tanti sono gli scenari che si possono verificare, che solo un legale pratico del settore può affrontare nel modo giusto.

            Conclusioni Per ottenere l’indennizzo previsto per legge dunque è necessario:

              • effettuare i reclami, conservandosi la prova della ricezione da parte del gestore;
              • rivolgersi al Corecom competente per territorio, per il tentativo obbligatorio di conciliazione.  Si precisa che, nel caso in cui il tentativo di conciliazione dovesse fallire, nulla è perduto in quanto si potrà presentare un’ulteriore istanza (di definizione) sempre al Corecom competente per territorio o si potrà valutare di adire la giustizia ordinaria (Giudice di pace o Tribunale) al fine di ottenere oltre agli indennizzi previsti per legge anche il risarcimento dei danni.

            Nel caso in cui anche tu abbia avuto, o abbia tuttora problemi con la tua compagnia telefonica non esitare a contattare gli Avv.ti Simona Briante e Onofrio Castiglia, due professionisti altamente qualificati per quanto riguarda le controversie telefoniche e che faranno valere i tuoi diritti di consumatore! Per esporre il tuo problema scrivi pure alle email: avvcastiglia@tiscali.it oppure avv.briantesimona@gmail.com. In alternativa puoi inviarci un whatsapp al numero 3343252264.

            La consulenza è gratuita e anche nel caso avessi bisogno di assistenza per difenderti dal cattivo operato del tuo gestore telefonico non ci metterai un euro di tasca tua! Sarà la compagnia a dover pagare, all’esito del nostro intervento, per tutti i disagi e i danni causati. 

            Sommario

            Mancato o ritardato trasloco dell’utenza telefonica?

            Alcuni consigli utili 

              1. I diritti dell’utente
              2. Precisazioni
              3. Conclusioni

            BREVE DESCRIZIONE DELIBERA 28 DEL 2022 Corecom Emilia Romagna.

             Il nostro assistito chiedeva il trasloco della linea telefonica dalla vecchia alla nuova residenza. Il gestore non solo non l’attuava, ma continuava ad emettere le fatture pretendendone il pagamento.

            L’utente, da noi assistito, dopo aver effettuato numerosi reclami, dopo ben tre mesi di attesa, mi chiedeva la cessazione del contratto e restituiva il modem.

            STORNO DELLE MOROSITA’ ED INDENNIZZI

            Grazie al nostro intervento non solo la cancellazione delle morosità (storno delle fatture) dal mese successivo alla richiesta del trasloco, ma anche un indennizzo complessivo di €. 1035,00.

            Delibera 28 del 2022 del Corecom Elia Romagna

            BREVE DESCRIZIONE DELLA DELIBERA 29 DEL 21/04/2021 CORECOM VENETO
            Il nostro assistito chiedeva il trasloco della linea telefonica dalla vecchia alla nuova residenza. Il gestore non solo non l’attuava, ma continuava ad emettere le fatture pretendendone il pagamento.

            L’utente, da noi assistito, dopo aver effettuato numerosi reclami, dopo ben 71 giorni di attesa, chiedeva la cessazione del contratto e restituiva il modem.

            STORNO DELLE MOROSITA’ ED INDENNIZZI

            Grazie al nostro intervento non solo la cancellazione delle morosità (storno delle fatture) dal mese successivo alla richiesta del trasloco, ma anche un indennizzo complessivo per i motivi che si leggono in delibera di €. 1465,00.

            Delibera 29 del Corecom Veneto

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            Controversie telefoniche: costi non dovuti dopo la disdetta https://www.asso-consum.it/controversie-telefoniche-costi-non-dovuti-dopo-la-disdetta/ Wed, 18 Dec 2024 07:19:43 +0000 https://www.asso-consum.it/?p=11419 L'articolo Controversie telefoniche: costi non dovuti dopo la disdetta proviene da asso-consum.it.

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            Controversie telefoniche: costi non dovuti dopo la disdetta

            I costi delle fatture di chiusura del contratto di utenza telefonica, sono sempre dovuti?

                     Tante volte accade che l’utente, dopo aver effettuato una disdetta, o dopo essere migrato verso un nuovo gestore telefonico, riceva la fattura di chiusura con importi esorbitanti, senza che riesca a comprendere di quali costi la somma si componga e se sia stata correttamente calcolata.

            L’importo chiesto con l’ultima fattura potrebbe essere costituita dalla somma dei costi di disattivazione, dai costi di eventuali penali, dai costi di tutte le rate del modem nonchè dai costi relativi alla cessazione anticipata dell’offerta.

            Tutti questi importi NON sono sempre dovuti!

            Per quanto concerne i costi di disattivazione/recesso si osserva che la Legge numero 40 del 2 aprile del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007, che ha convertito in legge definitiva il cosiddetto decreto Bersani (decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7), ha apportato una serie di importanti strumenti a difesa dei consumatori e della concorrenza nel mercato.

            Oltre a ciò, a maggiore tutela dei consumatori è entrato in vigore il testo del cosiddetto Decreto Concorrenza (legge sulla concorrenza n. 124/2017) che ha introdotto molte novità, tra le quali quello della maggiore chiarezza sui costi di dismissione.

            Molte volte, infatti, i gestori alimentano essi stessi una certa confusione, presentando non solo nel claim, ma anche nella descrizione riportata nei “dettagli offerta”, voci tra loro eterogenee e addebitate in caso di recesso come “incluse” nell’abbonamento.

            Cosa bisogna fare, quindi, quando si ricevono fatture con l’addebito di costi inattesi ed esorbitanti?

            Ecco alcuni consigli utili

               

                1. Fare reclami scritti nell’immediatezza una volta ricevuta la fattura, per contestare gli importi e chiedere chiarimenti circa le singole voci degli addebiti;

                1. Conservarsi tutte le prove dei reclami effettuati (fax, email, pec, raccomandata con ricevuta di ritorno ecc. numero ticket);

                1. Se si decide di pagare, conservarsi la prova dell’avvenuto pagamento della fattura;

                1. Conservare copia del contratto per verificare che vi sia corrispondenza tra ciò che è stato addebitato e ciò che è stato accettato con l’adesione all’offerta.

              Quali sono i diritti dell’utente?

              Quando sarà chiaro che i costi chiesti e/o addebitati direttamente sul conto corrente, non sono totalmente o parzialmente dovuti, gli utenti che avranno seguito i consigli di cui sopra, potranno richiedere:

              a) la restituzione degli importi fatturati dal gestore telefonico pagati in eccedenza (rimborso totale o parziale);

              b) la cancellazione (totale o parziale) della morosità eventualmente esistente qualora non si sia proceduto al pagamento della fattura tempestivamente contestata.

              Precisazioni

              I gestori telefonici al fine di non riconoscere i rimborsi o lo storno adducono diverse motivazioni come ad es. di non aver ricevuto reclami dall’utente anche nel caso in cui il consumatore li abbia inviati, di aver dato corretta esecuzione al contratto.

              Quest’atteggiamento ostruzionistico delle compagnie telefoniche è la causa principale delle controversie telefoniche relative a questo tipo di contestazione.

              Le compagnie telefoniche, inoltre, sono difese da Avvocati con grandi competenze nella materia delle telecomunicazioni e quindi accade spesso che alcuni utenti, scegliendo di rappresentarsi da soli, non vedano riconosciuti i propri diritti, pur avendo subito danni di una certa rilevanza.

              Per tutti questi motivi, è consigliabile avvalersi dell’aiuto di un Avvocato esperto della materia per ottenere il rimborso o la cancellazione della morosità.

              Il nostro studio, negli anni, ha aiutato moltissimi utenti ad ottenere il riconoscimento di quanto spettante.

              Conclusioni

              Per ottenere l’indennizzo previsto per legge dunque è necessario:

              – effettuare i reclami, conservandosi la prova della ricezione da parte del gestore;

              – rivolgersi al Corecom competente per territorio, preferibilmente con l’ausilio di un avvocato esperto, per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

              Si precisa che, nel caso in cui il tentativo di conciliazione dovesse fallire, nulla sarà perduto in quanto si potrà presentare un’ulteriore istanza (di definizione) sempre al Corecom competente per territorio, o si potrà valutare di adire la giustizia ordinaria (Giudice di pace o Tribunale).

              Nel caso in cui anche tu abbia avuto, o abbia tuttora problemi con la tua compagnia telefonica non esitare a contattare gli Avv.ti Simona Briante e Onofrio Castiglia, due professionisti altamente qualificati per quanto riguarda le controversie telefoniche e che faranno valere i tuoi diritti di consumatore! Per esporre il tuo problema scrivi pure alle email: avvcastiglia@tiscali.it oppure avv.briantesimona@gmail.com. In alternativa puoi inviarci un WhatsApp al numero 3343252264.

              La consulenza è gratuita e anche nel caso avessi bisogno di assistenza per difenderti dal cattivo operato del tuo gestore telefonico non ci metterai un euro di tasca tua! Sarà la compagnia a dover pagare, all’esito del nostro intervento, per tutti i disagi e i danni causati.

              Delibera del Corecom Veneto nr. 13 del 22/03/2023
              La società da noi assistita effettuava regolare disdetta a mezzo pec per chiedere la disattivazione dell’ADSL. Tim, però, nonostante la disdetta ha continuato ad emettere fatture e ad addebitare sul  conto corrente i relativi costi. L’utente effettuava una serie di reclami a mezzo call center ma non riusciva ad ottenere né il rimborso né la disdetta del contratto. L’operatore telefonico sosteneva che l’utente, successivamente alla disdetta aveva aderito ad una nuova offerta ed accettato un nuovo profilo tariffario.

              RIMBORSO ED INDENNIZZO

              Grazie al nostro intervento il contratto è stato cessato e l’utente ha ottenuto il rimborso della somma di €. 1.222,26 oltre che €. 300,00 a titolo di indennizzo ed €. 100,00 per spese di procedura.

              Scarica PDF delibera n. 13 + seduta del 22 marzo 2023+2012 S.R.L.

              L'articolo Controversie telefoniche: costi non dovuti dopo la disdetta proviene da asso-consum.it.

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              Mancata attivazione della linea telefonica? Ecco cosa fare! https://www.asso-consum.it/mancata-attivazione-della-linea-telefonica-ecco-cosa-fare/ Tue, 17 Dec 2024 10:11:03 +0000 https://www.asso-consum.it/?p=11408 L'articolo Mancata attivazione della linea telefonica? Ecco cosa fare! proviene da asso-consum.it.

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              L’attivazione di una nuova linea telefonica, dovrebbe avvenire nei tempi previsti dalle condizioni generali di contratto consegnate all’utente al momento della stipula del contratto.

              I tempi previsti per l’attivazione di una nuova linea telefonica possono variare da gestore a gestore anche in virtù della tecnologia che si sceglie (10-30-60-90 giorni).

              A volte, però, succede che trascorso il termine previsto, la linea non venga attivata ed accade che l’utente, nonostante le ripetute segnalazioni ed i reclami, non possa fruire, per un lunghissimo periodo, della linea telefonica e della connessione ad internet.

              Diverse volte, avviene anche che l’utente, dopo aver atteso tanto tempo, chieda di essere indennizzato o per la ritardata attivazione della linea, o per la mancata attivazione della stessa ed il gestore telefonico dichiari di non essere tenuto alla corresponsione dell’indennizzo poiché ha
              incontrato eccezionali e dunque non prevedibili difficoltà tecniche.

              Cosa fare allora quando l’attivazione non viene eseguita nei termini previsti dalla carta dei servizi della propria compagnia telefonica?

              Ecco alcuni consigli utili

              1. Fare reclami scritti per segnalare il problema e chiedere chiarimenti circa l’accaduto e sollecitare la previsione della data entro cui sarà eseguita l’attivazione (fax, email, pec, raccomandata con ricevuta di ritorno ecc.);

              2. NON inviare la disdetta, salvo che il gestore telefonico (Tim, Fastweb, WindTre etc) non attesti per iscritto di non essere in grado di effettuare l’attivazione (la comunicazione telefonica non ha alcuna validità); prima di procedere alla disdetta, dunque, bisogna attendere che il gestore comunichi quali siano le circostanze che rendano impossibile l’attivazione della nuova telefonica. Se l’utente procederà con la disdetta senza i passaggi indicati nei due punti precedenti, comprometterà la possibilità di ottenere un giusto indennizzo per i disagi subiti e non riceverà
              nulla.

              Quali sono i diritti dell’utente?
              Qualora si dovessero verificare ritardi nell’attivazione della nuova linea, gli utenti che avranno seguito i consigli di cui sopra, potranno chiedere con il supporto di un avvocato esperto nella materia:

              a) di attivare la procedura di urgenza presso il Corecom competente (meglio se assistiti da un legale) se il contratto non sia stato cessato;

              b) la corresponsione da parte della compagnia telefonica di un indennizzo che varierà in virtù del numero di giorni di ritardo di attivazione rispetto ai tempi previsti.

              Precisazioni
              I gestori telefonici adducono tante eccezioni tecniche e giuridiche al fine di non riconoscere il giusto ristoro economico agli utenti che hanno subito questo disservizio, affermando per esempio di essersi trovati dinanzi a un problema tecnico di tale complessità tale da giustificare il ritardo
              dell’attivazione, o addirittura la mancata attivazione.

              Tra l’altro questi giganti della telefonia, sono difesi da Avvocati con grandi competenze nella materia delle telecomunicazioni e quindi accade spesso che alcuni utenti, scegliendo di rappresentarsi da soli, non vedano riconosciuti i propri diritti, pur avendo subito danni di una certa rilevanza.
              Per tutti questi motivi è preferibile avvalersi dell’aiuto di un Avvocato esperto della materia al fine di ottenere la tutela dei propri diritti e nei casi in un cui ve ne siano i presupposti, anche per la presentazione di una procedura d’urgenza volta ad ottenere l’attivazione, o nel caso in cui
              l’attivazione non sia possibile, la dichiarazione da parte del gestore di impossibilità a procedere.

              Per ottenere l’indennizzo previsto per legge dunque è necessario:
              – possedere la prova della richiesta di attivazione della linea;
              -nel caso in cui il gestore abbia anche comunicato la data prevista per l’attivazione, conservarsi tale comunicazione, anche con screenshot, se è avvenuta mediante sms;
              – effettuare i reclami, conservandosi la prova della ricezione da parte del gestore, ricordandosi di chiedere con il reclamo anche la data prevista per l’attivazione;
              – rivolgersi al Corecom competente per territorio, per il tentativo obbligatorio di conciliazione ed anche per attivare la procedura d’urgenza, qualora ve ne siano i presupposti, preferibilmente assistiti da un avvocato esperto della materia.

              Si precisa che, nel caso in cui il tentativo di conciliazione non dovesse concludersi con l’esito sperato, si potrà presentare un’ulteriore istanza (di definizione) sempre al Corecom competente per territorio, o si potrà valutare di adire la giustizia ordinaria (Giudice di pace o
              Tribunale) al fine di ottenere oltre agli indennizzi previsti per legge anche il risarcimento dei danni.

              Nel caso in cui anche tu abbia avuto, o abbia tuttora problemi con la tua compagnia telefonica non esitare a contattare gli Avv.ti Simona Briante e Onofrio Castiglia, due professionisti altamente qualificati per quanto riguarda le controversie telefoniche e che faranno valere i tuoi diritti di consumatore!

              Per esporre il tuo problema scrivi pure alle email:

              avvcastiglia@tiscali.it oppure avv.briantesimona@gmail.com. In alternativa puoi inviarci un whatsapp al numero 3343252264.
              La consulenza per le sole controversie telefoniche è gratuita! Non chiederemo l’esborso di acconti o spese iniziali ed in caso di vittoria e solo dopo che l’utente avrà ricevuto le somme dovute da parte del gestore sarà versato quanto concordato prima di iniziare.

               

              Delibera del Corecom Lombardia nr. 26/2024/Def
              L’utente da noi rappresentato nel mese di marzo 2023 chiedeva di attivare la linea fissa con l’offerta “Tim wifi power smart fibra”(doc. denominato “contratto” dep. in data 26/04/2024 prot. 0118702). Tim comunicava di aver attivato in data 16/03/2023 ma invero la linea non è mai stata attivata. Il nostro assistito, pertanto, riceveva fatture nonostante non potesse fruire di nessun servizio e malgrado i reiterati reclami, non riusciva ad ottenere né l’attivazione del servizio e nemmeno il rimborso/storno delle fatture. Il gestore, sosteneva che la mancata attivazione della linea fosse dipesa, dalla mancanza delle infrastrutture di rete e da cause non imputabili alla sua condotta.

              RIMBORSO ED INDENNIZZO

              Grazie al nostro intervento il gestore telefonico è stato condannato a:

              1) integralmente stornare o rimborsare (laddove già corrisposti) tutti gli importi fatturati in relazione all’utenza oggetto di istanza (in caso di rimborso, oltre interessi legali maturati dalla data di presentazione dell’istanza sino all’effettivo saldo);

              2) corrispondere in favore dell’istante l’importo complessivo di € 2.625,00, quale indennizzo per la mancata attivazione dei servizi richiesti, oltre interessi legali maturati dalla data di presentazione dell’istanza sino all’effettivo saldo;

              3) corrispondere in favore dell’istante l’importo di € 100,00, ai sensi dell’art. 1, comma 292, L. 160/19, per l’illegittima fatturazione in assenza di servizi, proseguita anche successivamente alla richiesta di cessazione.

              Scarica PDF DELIBERA N. 26_2024_DEF

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              Comunicato Stampa del 19/08/2024 https://www.asso-consum.it/comunicato-stampa-del-19-08-2024/ Mon, 19 Aug 2024 08:52:51 +0000 https://www.asso-consum.it/?p=11314 L'articolo Comunicato Stampa del 19/08/2024 proviene da asso-consum.it.

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              L’ Asso-consum presenterà un esposto al Ministro dell’ Ambiente dopo lo scandalo delle acque minerali Nestlè in Francia per appurare la qualità delle acque della multinazionale.

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              Ufficio Organizzativo
              Asso-Consum

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              Comunicato Stampa del 28/07/2024 https://www.asso-consum.it/comunicato-stampa-del-28-07-2024/ Sun, 28 Jul 2024 08:34:00 +0000 https://www.asso-consum.it/?p=11305 L'articolo Comunicato Stampa del 28/07/2024 proviene da asso-consum.it.

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              L’ Asso-consum, in data 22 luglio 2024 ha recepito dal garante del servizio idrico integrato la bozza di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ organismo di tutela degli utenti e consumatori ed ha inviato alcune osservazioni.

               

              Il Presidente
              Aldo Perrotta

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              Comunicato Stampa del 20/06/2024 https://www.asso-consum.it/comunicato-stampa-del-20-06-2024/ Thu, 20 Jun 2024 08:56:00 +0000 https://www.asso-consum.it/?p=11318 L'articolo Comunicato Stampa del 20/06/2024 proviene da asso-consum.it.

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              L’ Antitrust ha ridimensionato la multa inflitta alla Watertech spa a 2.668,836 in solido con l’ Arald LTD.

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              Il Presidente
              Aldo Perrotta

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              L’IVASS ORDINA L’OSCURAMENTO DI 4 SITI INTERNET ABUSIVI https://www.asso-consum.it/livass-ordina-loscuramento-di-4-siti-internet-abusivi/ Wed, 20 Mar 2024 14:46:07 +0000 https://www.asso-consum.it/?p=11218 IVASS ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa esercitata
              tramite i seguenti 4 siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi:

              - www.assigold.it
              - reginabrokers.it
              - www.boli-ssicurazioni.com
              - www.midaassicura.com

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              L’IVASS ORDINA l’OSCURAMENTO DI 4 SITI INTERNET ABUSIVI

              IVASS ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa esercitata
              tramite i seguenti 4 siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi:

              – www.assigold.it
              – reginabrokers.it
              – www.boli-ssicurazioni.com
              – www.midaassicura.com

              Le attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano sono in
              corso. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
              Gli ordini di cessazione dell’attività abusiva tramite i 4 siti sono pubblicati nella sezione
              “Difendiamoci dalle truffe” del sito dell’IVASS.
              L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte
              assicurative via Internet, telefono o messaggistica veloce (ad esempio, WhatsApp),
              soprattutto se relative a polizze r.c. auto di durata temporanea.
              In particolare, l’IVASS consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del
              premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente
              autorizzati e di consultare sul sito IVASS le liste dei siti degli intermediari assicurativi
              regolarmente iscritti al RUI e dei siti delle imprese di assicurazione vigilate
              dall’IVASS.
              A beneficio dei consumatori, di seguito si riportano inoltre:
               gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi
              generali ed elenchi specifici per la r. c. auto e la r.c. natanti)

              Comunicazione e Media

              e-mail: ufficiostampa@ivass.it tel.: 06. 42133.452

               il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari
              dell’Unione Europea.
              I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center
              Consumatori al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 – 14.30.
              Si invitano gli Organi di informazione a dare la massima diffusione al presente comunicato
              nell’interesse degli utenti.

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