COMUNICATO STAMPA DEL 16 OTTOBRE 2018

 

WWW.ASSICURAZIONIVERA.COM”

 

SITO INTERNET NON RICONDUCIBILE AD INTERMEDIARIO

ASSICURATIVO ISCRITTO NEL REGISTRO

 

L’IVASS rende noto che è stata segnalata la promozione di polizze assicurative r.c. auto, anche aventi durata temporanea, per il tramite del suddetto sito internet, che non è riconducibile a nessun intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari – RUI.

 

A seguito delle verifiche espletate, l’IVASS ha accertato che l’attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso tale sito è irregolare e, conseguentemente, ne ha chiesto l’oscuramento alle Autorità competenti.

 

L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:

 

L’IVASS mette in guardia i consumatori suggerendo di verificare nel sito dell’Istituto  che:

  • ove il beneficiario del pagamento del premio sia un intermediario, si tratti di un iscritto al RUI;


 

  • in caso di richiesta di pagamento del premio a favore di carte di credito prepagate/ricaricabili e/o di conti bancari (anche on-line), l’intermediario iscritto nel RUI sia il titolare della carta o del conto.

 

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center Consumatori dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 – 14.30.

 

In ogni caso, l’IVASS richiama l’attenzione sulla circostanza che i siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari che esercitano l’attività tramite internet devono sempre indicare:

  1. i dati identificativi dell’intermediario;
  2. l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
  3. il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

I siti o i profili Facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.

 

Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

 

Si invitano gli Organi di informazione a dare la massima diffusione al presente comunicato nell’interesse degli utenti.

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