Egr. Sig. Ministro della Salute

Lungotevere Ripa, 1

00153 – Roma

Inviata via PECa: dgprev@postacert.sanita.it

dgprog@postacert.sanita.it

 

 

Spett.le AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco

In persona del Presidente p.t.

Via del Tritone n. 181

00187 – Roma

Inviata via PEC a: protocollo@aifa.mailcert.it

 

 

 

E.p.c.

ECC.MO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Piazzale Clodio

00195 Roma (RM)

Inviata via PEC a: prot.procura.roma@giustiziacert.it

 

E.p.c.

All’ Istituto Chimico Farmaceutico Militare

via Reginaldo Giuliani, 201 – 50141 FIRENZE

E-mail: scfm@aid.difesa.it

 

                            

 

ESPOSTO

DIFFIDA E CONTESTUALE ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI EX  ARTT. 22 E SS. LEGGE N.241/1990 ANCHE A MENTE DEL D.LGS. N. 33/2013 e D.Lgs. n. 97/2016 SULL’ACCESSO CIVICO

 

CODACONS (C.F. 97102780588) – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori – in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Ursini (C.F. RSNGPP49A29H798I), con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 73

ARTICOLO32-97 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO E DEL CITTADINO con sede in Roma Via San Tommaso d’Aquino n. 15– 00136 Roma, in persona del Presidente Sig.ra Gabriella Picchi (CF PCCGRL43C48H501R) -che conferisce per la presente procedura delega al Codacons

ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (C.F. 97251640583), in persona del rappresentante p.t  Avv. Alessia Stabile (C.F. STBLSS77R51H501Z), con sede in Via Giuseppe Andreoli, 2, Roma;

ADUSBEF APS ETS (Associazione degli utenti servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi), con sede legale in Roma, Via Bachelet n. 12, (C.F.: 03638881007) nella persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Avv. Antonio Tanza;

ASSO-CONSUM, in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Ettore Salvatori, con sede legale in Roma alla Via Nizza 51, ( 07950490636)

– si permettono di esporre quanto segue.

 

PREMESSO CHE

Le scriventi associazioni nel proposito di realizzare le proprie attività e finalità statutarie (tra queste la tutela della salute risulta essere ovviamente di primaria importanza in ogni sua possibile espressione e di conseguenza la promozione di una giusta informazione che garantisca la corretta conoscenza dei cittadini-utenti circa i propri diritti alle cure ed assistenza sanitaria) sono indotte a portare all’attenzione degli enti in  indirizzo le segnalazioni ricevute recentemente dai propri associati e dai cittadini Italiani in generale relativamente alla impossibilità di reperire due specifici medicinali nelle farmacie italiane: il Sinemet ed il Capecitabina.

Il farmaco Sinemet (contenente i principi attivi carbidopa e levodopa) è un farmaco utilizzato per il trattamento della sintomatologia connessa a Parkinson e sindrome parkinsonian. Si tratta di un farmaco che permette di alleviare numerosi sintomi della malattia quali la rigidità muscolare e il rallentamento nella velocità di esecuzione dei movimenti, il tremore e la difficoltà nel mantenere l’equilibrio ed in ragione del suo importante ruolo costituisce una fondamentale risorsa per coloro che soffrono di tali patologie.

Il farmaco Capecitabina è un farmaco antitumorale impiegato per il trattamento di alcune neoplasie, che può essere somministrato da solo o in associazione con altri farmaci chemioterapici. Viene somministrato in particolare per tumori quali il carcinoma del colon, il carcinoma del colon-retto metastatico, il carcinoma gastrico od il carcinoma della mammella.

***

L’AIFA è ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, istituito dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

Tra i vari compiti dell’ente assume rilevanza quello di garantire l’accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute. In tale ottica, quindi, l’ente è obbligato a vigilare sulla disponibilità dei medicinali al fine di garantirne l’adeguato approvvigionamento in funzione dell’utilizzo da parte dei pazienti bisognosi.

In adempimento dell’obbligo di monitoraggio l’Aifa pubblica sul proprio portale istituzionale ed aggiorna costantemente una specifica lista dei farmaci temporaneamente carenti ed alla data del 13 maggio 2019 entrambi i medicinali su citati risultavano indicati quali carenti con la motivazione

-per CAPECITABINA “cessata commercializzazione permanente” e “problemi produttivi”,

 

-per SINEMET “problemi produttivi” e “forniture discontinue”

 

L’indisponibilità del farmaco può, infatti, dipendere da una problematica legata alla sua distribuzione locale o ad un maggior e più grande problema legato alla sua carente produzione o qualsivoglia altro motivo.

 

  • Per quanto attiene alla carenza del farmaco Capecitabina, stante la sua fondamentale importanza, l’Aifa con propria determinazione n PQ-PhCC/N. 25/2019 del 13/03/2019 ha autorizzato l’importazione del medicinale dall’estero al fine di garantirne l’utilizzo ai pazienti.
  • Relativamente al farmaco Sinemet invece l’Aifa ha reso noto in questi giorni che il farmaco è attualmente ugualmente disponibile nelle farmacie ma che potrebbero verificarsi “temporanee carenze”, anche a causa di una “corsa all’approvvigionamento del farmaco” che ha comunque seguito una prima fase di carenza dettata da ritardi del produttore.

La precisazione di Aifa “in merito alle notizie diffuse su possibili carenze” – si legge nella nota dell’agenzia – Aifa precisa che Sinemet è attualmente disponibile nelle confezioni 100mg + 25mg compresse, 50 compresse e 200mg + 50mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse. Su tali confezioni – sottolinea la nota – può ancora registrarsi una discontinuità della disponibilità nelle singole rivendite, legata all’elevata richiesta generata a seguito del precedente stato di carenza”. Aifa ha altresì autorizzato eccezionalmente l’importazione di medicinali analoghi dall’estero alle strutture che ne facciano richiesta al fine di garantire la presenza del prodotto.

 

Entrambi i medicinali carenti vengono utilizzati per il trattamento di due patologie gravi e delicate e la loro mancanza è idonea ad arrecare gravi danni alla salute dei pazienti che necessitano tali cure.

Il ricorso all’importazione costituisce un mero palliativo della problematica poiché in primo luogo la sua efficacia è subordinata alle disponibilità del farmaco del paese esportatore che dovrà prima garantire un assortimento sufficiente per rispondere alle esigenze sanitarie nel proprio paese e potrà procedere all’esportazione dei soli medicinali eccedenti. In secondo luogo l’esportazione dei medicinali richiede tempi tecnici che potrebbero esporre in ogni caso i pazienti al rischio di non poter reperire il medicinale per periodi di tempo non prevedibili.

L’obbligo di garantire la sufficiente disponibilità di farmaci sussiste anche in capo ai grossisti produttori ai sensi del D.lgs. n 219/2006 recante norme di “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE”,

L’art. 1 del sopra citato decreto legislativo definisce “obbligo di servizio pubblico: l’obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione”. Tale obbligo è, altresì, specificato dall’art. 105 co. 3 che sancisce “La fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, ivi compresi i punti vendita di medicinali previsti dall’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei medicinali di cui il distributore e’ provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta, nell’ambito territoriale indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 103, comma 2, lettera d)”.

Da quanto su esposto emerge con chiarezza che l’impossibilità di reperire i due farmaci sopra citati risulta inaccettabile, anche alla luce degli obblighi di monitoraggio in capo all’AIFA e di garanzia di assortimento in capo ai grossisti. La permanente incapacità di reperire tali importanti medicinali mette in grave pericolo la salute e l’incolumità dei pazienti che necessitano della loro somministrazione.

Appare evidente la necessità di intervento da parte dell’Aifa e del Ministero della Salute al fine di arginare tale grave ed inaccettabile situazione.

 

*** ***

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE

Alla luce del dettato normativo di cui all’art. 22 della Legge 241/1990: “L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.

In merito al diritto di accesso si è espresso anche T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, N. 3611 del 02/04/2014, secondo cui “Il diritto di accesso vale sì a tutelare interessi individuali di ampiezza tale da riscontrare solo il limite della giuridicità ma, al contempo, è collegato ad una riforma di fondo dell’Amministrazione, ispirata a principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, la quale costituisce principio generale inserito a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e all’attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità

Al Codacons in qualità di associazione di promozione sociale, in coerenza con l’art. 26, l. 7 dicembre 2000 n. 383, è “e’ riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241”; il successivo co. 2, stabilisce che “sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale”.

 

Per garantire la tutela dei diritti di utenti e consumatori e, nel caso di specie, per garantire l’effettività dell’inviolabile diritto alla salute costituzionalmente garantito e protetto, le scriventi associazioni promuovono azioni al fine di ottenere il massimo rispetto di tale inviolabile diritto, anche attraverso azioni giudiziarie volte ad accertare violazioni di obblighi normativi e la repressione di tali comportamenti illeciti. Nel caso di specie la carenza dei medicinali come sopra articolata costituisce un grande rischio per la salute dei cittadini e potrebbe essere conseguenza del mancato rispetto di obblighi normativi da parte di grossisti o produttori di farmaci nonché da parte degli enti istituzionali tenuti alla sorveglianza ed a garantire l’approvvigionamento dei farmaci  .

Appare evidente che per un effettivo diritto di azione è necessario verificare il contesto nel quale tale carenza si è verificata.

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RELATIVAMENTE ALLE ESPONENTI ASSOCIAZIONI

 

  • Il CODACONS è Associazione senza fini di lucro che per Statuto persegue la tutela “con ogni mezzo legittimo … dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti, categoria socialmente debole Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni; Si impegna nel contrasto agli abusi, alla corruzione … L’Associazione in particolar modo intende tutelare: la salute; il buon andamento dei servizi pubblici essenziali; il buon andamento della Pubblica Amministrazione, l’incolumità pubblica”. Fra gli obiettivi, ricordiamo: “il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l’uso individuale delle risorse dell’ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell’interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone e la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi, ivi compreso … il servizio farmaceutico …” (art. 2 Statuto CODACONS).

 

Il CODACONS, così come ASSOCIAZIONE UTENTI EI SERVIZI RADIO TELEVISIVI, ADUSBEF, e ASSOCONSUM, è iscritto nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 D.Lgs. 206/2005, come tale, è legittimato ad agire per la “tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti” (art. 140 D.Lgs. cit.); è Associazione di promozione sociale ex lege 383/2000, di conseguenza, può avvalersi del “regime privilegiato” di accesso alla documentazione amministrativa previsto dalla stessa Legge all’art. 26; nonché Associazione di protezione ambientale riconosciuta ex art. 13 Legge 349/1986, come tale, può avvalersi dello “speciale regime” di accesso alla documentazione amministrativa previsto dal D.Lgs.195/2005 in materia di “informazioni ambientali”.

 

Il CODACONS è, altresì, Associazione con finalità di Ente para-pubblicistico, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 1/2007), a cui è affidata la tutela degli “interessi collettivi dei consumatori”, e il compito di agire a tutela “dell’interesse generale e comune ad un’intera categoria di utenti o consumatori” (Cass. n. 17351/2011). In tal senso successivamente: Consiglio di Stato n. 5560/2012, n. 5451/2013,  n. 3164/2014. Recentemente: Cass., Sezioni Unite Civile, n. 23304/2016.

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  • ARTICOLO32-97 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO E DEL CITTADINO che non ha fini di lucro, ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, prestando particolare attenzione ai consumatori ed utenti dei servizi di assistenza sanitaria pubblica e privata, a qualsiasi titolo, e del servizio farmaceutico. L’Associazione, infatti,  tutela  i diritti  e  gli interessi  individuali  e  collettivi  dei consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, anche attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento  del  danno  derivante  dalla  lesione  di  diritti  soggettivi  e/o  interessi  legittimi, individuali e/o collettivi, concernenti le finalità perseguite dall’Associazione, ivi compreso il danno alla salute in generale, il danno derivato dalla carente assistenza sanitaria, il danno all’ambiente in cui si vive, etc…

L’art. 32 della Costituzione Italiana, nel sancire “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, di fatto obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute in termini di generalità e di globalità. Il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale oltre che diritto fondamentale per l’uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, costituisce anche preminente interesse della collettività per l’impegno ed il ruolo che l’uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile.

 

L’associazione svolge la propria attività al fine principale di garantire e prestare la migliore tutela possibile del “diritto alla salute” in termini di generalità e di globalità: la “salute” dovrà pertanto intendersi in un’ampia accezione poiché il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l’uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche preminente interesse della collettività per l’impegno ed il ruolo che l’uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile.

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  • ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI è iscritta nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 D.Lgs. 206/2005, come tale, è legittimato ad agire per la “tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti” (art. 140 D.Lgs. cit.).

L’ASSOCIAZIONE che non ha fini di lucro, ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, prestando particolare attenzione ai consumatori ed utenti dei servizi radiotelevisivi.

L’Associazione tutela i diritti riconosciuti e garantiti dall’art. 2 del d. lgs. 206/2005 e s.m.i., nonché il diritto all’assistenza, alla protezione dell’ambiente e del territorio, del patrimonio artistico e culturale.

 

 

  • ASSOCIAZIONE ADUSBEF, All’art. 1 dello Statuto di ADUSBEF APS ETS (approvato all’11° Congresso del 23 novembre 2018) rubricato come “Denominazione sociale, Definizione e Oggetto” è dato leggere: “L’ ADUSBEF APS ETS (ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI) è una associazione di promozione sociale, di utenti e consumatori che agisce ed opera in base ai dettami della Legge 11 agosto 1991 n.266, del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. (Codice di Riforma del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile ed è liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa, perseguente obiettivi di solidarietà sociale. L’Associazione ADUSBEF APS ETS ha per oggetto di operare sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere. (…) L’Associazione, in particolare, promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo – preventivo, contrattuale e giudiziale – risarcitorio, dei fondamentali diritti: (…) alla tutela dei diritti di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, della salubrità dell’ambiente e delle fonti di approvvigionamento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla qualità totale dei prodotti alimentari ed alla loro tracciabilità e rintracciabilità, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, trasparenza, correttezza, imparzialità ed efficienza, anche con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e trasparenza, performance e modelli di comportamento, anche ai sensi del D.Lgs 231/01, con particolare riguardo al servizio sanitario, (…) alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del servizio farmaceutico e sanitario, (…)”

 

 

  • ASSOCIAZIONE ASSOCOMSUM è iscritta nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 D.Lgs. 206/2005, come tale, è legittimato ad agire per la “tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti” (art. 140 D.Lgs. cit.); l’associazione ha tra i propri scopi statutari la tutela del diritto alla salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti oltre che la vigilanza e controllo sul servizio sanitario e farmaceutico, nonché sui beni di consumo e di cura che ad essi afferiscono.
  • L’ASSOCONSOM, quale associazione compresa nell’elenco di cui all’art. 137 D.Lgs. 206/2005, può agire (o intervenire in giudizio) per la tutela collettiva degli stessi diritti riconosciuti ai consumatori (Cass. Sez. Un. 23304/16).

 

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Tutto quanto premesso e considerato, le scriventi Associazioni, in quanto titolari di un interesse qualificato e nell’esclusivo interesse di tutti i consumatori ad essa associati e che quotidianamente rappresentano,

 

CHIEDONO

 

-agli enti in indirizzo, ciascuno per la propria competenza e qualifica di attivarsi affinché si verifichino le ragioni a monte della mancata disponibilità dei farmaci Sinemet e Capecitabina e si adottino tutte le misure necessarie a garantire in tempi brevi l’approvvigionamento e la diffusioni su tutto il territorio dei predetti medicinali.

 

E CONTESTUALMENTE CHIEDONO

Alle strutture sanitarie in indirizzo secondo la propria competenza per territorio, ai sensi degli artt. 22 e ss., Legge n. 241/90, entro 30 giorni dal ricevimento della presente istanza, di prendere visione ed estrarre copia di:

– atti e/o documenti comunque denominati attraverso i quali sia possibile visionare le attività di monitoraggio-verifica  svolte da parte dell’Aifa attraverso le quali sia possibile vagliare e verificare le cause della mancata disponibilità dei farmaci Sinemet e Capecitabina.

 

Alle medesime strutture sanitarie in indirizzo, secondo la propria competenza per territorio si chiede, all’uopo, di concedere l’autorizzazione e la produzione nonchè commercializzazione dei suddetti farmaci allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare che di norma ha il precipuo compito di soddisfare le esigenze sanitarie delle Forze Armate ma anche, in caso di necessità, del Paese collaborando da anni con altre Istituzioni del settore  per la produzione di diverse tipologie di materiali sanitari (farmaci, presidi medico-chirurgici, alimentari, integratori, allestimenti sanitari, ecc.).

Invero, l’Istituto Chimico Farmaceutico Militare ha il compito non solo di supportare le esigenze delle Forze Armate ma anche del  Paese in generale, nel fornire loro servizi nel settore sanitario e producendo pertanto medicinali e materiale medico.

 

Alla Procura adita chiedono  di accertate tutte le eventuali responsabilità nelle condotte sopra narrate e, conseguentemente, di procedere nei confronti di tutti i soggetti ritenuti responsabili, per tutti i reati che saranno eventualmente riscontrati dall’Autorità procedente che vorrà utilizzare ogni strumento investigativo consentito dalla legge e dal rito allo scopo di predisporre tutti i controlli necessari per accertare in primis la rispondenza alla realtà dei fatti sopra riportati al fine di tutelare la  salute pubblica e punire i responsabili di eventuali illeciti,; Voglia altresì  accertare se la situazione denunciata relativa alla carenza dei medicinali  Sinemet e Capecitabina possa celare un concreto ed effettivo rischio di un grave danno alla salute della collettività e di maggior pericolo a cui la stessa potrebbe essere esposta a causa del protrarsi del tempo senza un effettivo e risolutivo intervento delle autorità competenti –  proprio in virtù di una effettiva assenza di  concrete misure di intervento – con  la possibilità del configurarsi di diverse fattispecie penalmente rilevanti del reato di cui all’art. 328 c.p. reato di rifiuto di atti d’ufficio, omissione; violazione di diritti costituzionalmente garantiti come il diritto alla salute ex art. 32 costituzione oltre ai reati di omesso controllo e vigilanza, responsabilità anche sulla base dell’art. 40 del codice penale che afferma: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” ovvero ogni altra fattispecie criminosa che verrà individuata dalla S.V.. nell’ambito dei gravi fatti riportati in premessa a carico degli enti e strutture e autorità ritenuti responsabili.

IN RELAZIONE A DETTI FATTI IL CODACONS si riservai la facoltà di promuovere, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, la costituzione di parte civile nel procedimento penale che eventualmente dovesse essere instaurato in conseguenza del presente atto, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei denunciati comportamenti messi in atto dalle amministrazioni eventualmente ritenute responsabili.

Con ulteriore richiesta di essere informati circa la proroga del termine previsto per le indagini preliminari, ex art. 406 c.p.p. e dell’eventuale richiesta di archiviazione ex art. 408, comma II, c.p.p., nonché ex art. 17, comma 3, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274

 

Con espressa salvezza di ogni ulteriore diritto e riserva di azione.

Con riserva di integrazione e/o modificazione.

 

Si resta a disposizione per ogni eventualità e richiesta di chiarimenti.

Con osservanza

 

Roma, lì 17 maggio 2019

 

Per il Codacons

n.q. legale rappresentante p.t. Avv. Giuseppe Ursini

 

Per Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi

n.q. legale rapp.te p.t. Avv. Alessia Stabile

 

Per Adusbef APS ETS

n.q. legale rappresentante p.t. Avv. Antonio Tanza

 

Per Assoconcum

Il Vicepresidente delegato Avv. Giuseppe Sorrentino

 

 

 

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