IVA SUI RIFIUTI: INFORMAZIONI E MODULISTICA PER IL RIMBORSO

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In questa pagina è possibile trovare tutte le informazioni utili in merito alla complessa questione dell'Iva sui rifiuti e scaricare i moduli per presentare richiesta di rimborso (questi ultimi si trovano anche nella sezione MODULISTICA del sito). 

libri fumetto UN PO' DI STORIA...


L'origine del problema della tassa sui rifiuti va ricercata nella sostituizione, avvenuta da parte di numerosi Comuni italiani nel 1999, della TARSU (cioè la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) con la TIA (cioè la Tariffa di Igiene Ambientale). La prima era una tassa che veniva calcolata sulla base dei metri quadri dell'abitazione di residenza e prevedeva riduzioni per i nuclei monofamiliari, mentre la TIA prevede un'imposta fissa a cui si aggiunge un'ulteriore quota che varia a seconda del numero dei componenti della famiglia. La principale differenza tra le due imposte, però, non è questa: il fatto che l'acronimo TARSU definisse una tassa mentre in quello TIA si fa riferimento ad una tariffa ha portato i Comuni che hanno effettuato la sostituzione della TARSU ad applicare l'Iva al 10% sulla TIA.

Nel 2010 si è tentato di evitare di rimborsare i cittadini che avevano ingiustamente pagato l'Iva sulla TIA cambiando nome alla tassa, che è stata trasformata in Tariffa Integrata Ambientale (nota anche come TIA 2) e definendola come una "prestazione di servizio". La sostanza, tuttavia, non è cambiata: si tratta comunque di un'imposta che, proprio in quanto tale, non è soggetta ad Iva. Sono tuttavia molti i Comuni che hanno continuato e continuano a metterla in pratica. Solo per fare un esempio, nel 2010 il Comune di Roma ha annunciato la cessazione dell'applicazione dell'Iva sulla TIA2 ma appena un anno più tardi la stessa giunta capitolina ha fatto marcia indietro, recuperando l'Iva del 2010 sulle bollette del 2012 e aumentando le tariffe.  

 


 

Numeri disegno  QUALCHE NUMERO... 


La vicenda dell'Iva sulla TIA presenta numeri impressionanti: più di 17milioni e 340mila persone (pari a più di 6 milioni di famiglie) hanno pagato questa tassa illegittima in 1203 comuni dal 199 al 2009 e hanno pertanto diritto ad essere rimborsati. Secondo i dati forniti dall'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), i rimborsi ammontano complessivamente a 993 milioni di Euro. 


martelletto giudice disegno  ASPETTI GIURIDICI... 

L'applicazione dell'Iva sulla TIA è stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale: in base a questa stessa sentenza, infatti, la TIA viene riconosciuta in tutto e per tutto come una tassa, il che la rende appunto non soggetta all'Iva. L'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 num. 201 ha poi istituito una nuova tassa sullo smaltimento dei rifiuti, su cui l'Iva non verrà più applicata dal 1 gennaio 2013. L'illegittimità dell''Iva sulla TIA è stata inoltre confermata in modo definitivo dalla sentenza num. 3756 pronunciata l'8 marzo 2012 dalla Corte di Cassazione.

Punto interrogativo Fumetto  COSA POSSONO FARE I CITTADINI?

I cittadini che fino ad oggi hanno pagato l'Iva sulla TIA hanno diritto ad essere rimborsati. Per chiedere il rimborso, occorre in primo luogo accertarsi di essere in possesso delle rievute di pagamento della TIA e dell'effettiva applicazione dell'Iva sulla stessa. Una volta compiute queste verifiche, l'utente che ne ha diritto può rivolgersi ad uno dei numerosissimi sportelli Asso-Consum presenti in tutta Italia (i recapiti sono consultabili nella sezione SEDI SUL TERRITORIO del sito) per ricevere assistenza e tutela. E' inoltre necessario compilare l'apposito modulo per la richiesta del rimborso (scaricabile a QUESTO LINK oppure dalla sezione MODULISTICA del sito,  inviarlo al Comune o all'azienda che si occupa dell'emissione delle bollette ed una copia anche ad Asso-consum tramite il fax 06 42 00 93 22 oppure scansionato a mezzo mail ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , in modo che anche l'associazione sappia quali comuni sollecitare.

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